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Inviato da avatar Leonardo Donofrio il 27-01-2012 alle 13:06

CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI E CONSIGLIO DI STATO: UNA CORSA AD OSTACOLI


La scassata macchina giudiziaria gira a vuoto e rischia di produrre danni al sistema invece di tutelare il diritto e l’imparzialità. Ma ormai stiamo parlando di beni costituzionali che nessu-no più in Italia è in grado di tutelare;

l’amministrazione dei burosauri ministeriali avvitata su se stessa ha perso il controllo, semmai l’avesse avuto, su qualsiasi procedura amministrativa che regolarmente va sotto l’accetta dei giudici i quali usano la mannaia, lanciando fendenti in tutte le direzioni non curandosi del bene pubblico e della tutela della collettività e della società civile.

Ricorderete i fatti o meglio vediamo di richiamarli.

Una lista di TAR aditi dagli esclusi dalla procedura concorsuale a dirigenti scolastici nella fase delle prove preselettive e delle prove scritte aveva adito con procedura d’urgenza vari tribunali amministrativi d’Italia per ottenere la famosa “cautelare” presentando la quale davanti a una commissione di esame si aveva titolo a sedersi al tavolo e fare le prove preselettive e scritte.

E in questa fase apriti cielo: ogni tribunale ha disposto per come ha voluto secondo gli umori del momento fornendo provvedimenti cautelari a caso e secondo gli umori mattutini dei giudici che, a volte, non si leggono le carte e sentenziano secondo il “fumus bonis iuris” che in Italia equivale al fumus di arrosto.

E come al solito gli esclusi da questa prima fase hanno avuto la possibilità di ricorrere all’appello e cioè al Consiglio di Stato che è l’istanza immediatamente sopra i TAR.

Tanto in Italia niente si conclude e tutto si dilata e si differisce a gradi successivi e interminabili di giudizio e di giudici diversi ognuno dei quali non tiene conto di alcun consolidato e sentenzia secondo scienza e coscienza individuale.

E proprio in questo secondo grado, sempre del cautelare ricordiamolo, perché ancora si deve arrivare al merito; e il merito può non tenere conto del cautelare perché nel nostro ordinamento equivale a un mondo a parte e quindi può prescindere anzi quasi costantemente prescinde da quanto deciso nel cautelare; ebbene in questo appello sul cautelare il Consiglio di Stato da ragione a un gruppo di ricorrenti che erano stati esclusi nel primo grado e che invece andavano ammessi.

Incredibile!

E come la mettiamo ora che le prove si sono svolte e che quindi questi signori non vi hanno potuto partecipare?

Facciamo una sessione suppletiva solo per loro come si fa agli esami di maturità?

E se le ordinanze dovessero continuare a pioggia facciamo una prova suppletiva al mese sino a quando il Consiglio di Stato non esaurisce la batteria di appelli?

Oppure si azzera tutto e si ricomincia daccapo come al gioco dell’oca?

Leggete bene il dispositivo dell’ordinanza del CdS n. 67 dell’11.1.2012 che dice:

Considerato che, ad un primo esame, l’appello cautelare in epigrafe appare meritevole di parziale accoglimento laddove ha rilevato - per un verso - il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati e - per altro verso - l’alta probabilità che, in assenza degli errori in questione, l’appellante dott. Cristofari avrebbe potuto accedere al prosieguo delle prove concorsuali.

Considerato, tuttavia, che dall’esame degli atti di causa emerge che tale probabilità sussistesse solo per l’appellante dott. Cristofari (il quale aveva totalizzato 75 punti, a fronte degli 80 necessari per essere ammessi alla prova scritta), e non anche per gli altri appellanti, i quali avevano riportato punteggi inferiori.

Tenuto anche conto del fatto che gli interessati hanno già partecipato alle prove scritte, in base al decreto cautelare del Presidente di questa Sezione;

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’istanza cautelare in epigrafe, e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare formulata dinanzi al T.A.R. in relazione alla posizione dell’appellante dott. Cristofari.

Respinge l’istanza in relazione alle posizioni degli altri appellanti.

Spese compensate.

Il pallino passa ora al neoministro Profumo che si trova dinanzi a una scelta difficile e cioè mettere delle pezze continue alla procedura con le sessioni suppletive oppure azzerare tutta la procedura e rinnovarla ex novo.

Salvatore Indelicato

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