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Inviato da avatar Rocco Caruso il 04-05-2013 alle 16:38

Il Movimento Milano Civica è la lista che ha portato in consiglio Elisabetta Strada, presidente della Commissione Educazione, che durante il consiglio comunale del 22 ottobre 2012 è venuta sulla tribuna pubblica, incitandoci a protestare e condividendo le nostre ragioni, salvo poi non fare nulla durante i 5 tavoli di lavoro per progettare il futuro della Scuola Civica San Giusto, per poi essere la prima firmataria dell'ODG votato il 22 aprile 2013, ordine del giorno che un bimbo qualsiasi della San Giusto avrebbe scritto meglio.
http://www.scuolasangiusto.it/odg_pd.pdf

Se la giunta "arancione" pensa di colpire le scuole private chiudendo la San Giusto (io ho un'idea diversa e ripeto la domanda "Perchè tanta fretta?") significa che promuove una politica ipocrita e, cosa ancora peggiore, non conosce la risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 1984 "sulla libertà d'istruzione nella Comunità Europea" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 16 aprile 1984.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1984:104:FULL:IT:PDF

che recita così (in evidenza tutti i principi violati dall'attuale giunta "arancione" e dall'ass Cappelli, mentre la Scuola Civica San Giusto li rispetta tutti):

"1. tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto di ricevere un'istruzione; tale diritto comprende il diritto di ciascun fanciullo di sviluppare al massimo le proprie attitudini e capacità; i genitori hanno diritto di decidere in merito all'istruzione e al genere di insegnamento per i loro figli minorenni, secondo principi istituzionali comuni e le relative norme d'attuazione;

2. tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto all'istruzione e all'insegnamento senza discriminazioni di sesso, di razza,.di convinzioni filosofiche o religiose, di nazionalità o di condizione sociale o economica;

3. per l'accesso ad una scuola che riceve fondi pubblici non devono essere determinanti le condizioni economiche dei genitori o le origini del fanciullo dal punto di vista sociale, razziale o etnico, ma le attitudini e le inclinazioni di quest'ultimo;

4. il sistema scolastico deve rispondere alle relative disposizioni della convenzione europea sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, ai dettami del diritto comunitario concernenti soprattutto l'instruzione dei figli dei lavoratori migranti, come pure alla costituzione e alle esigenze culturali e sociali dello Stato membro in questione;

5. l'istruzione e l'insegnamento hanno per obiettivo il completo sviluppo della personalità, come pure un maggior rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

6. la libertà di insegnamento e di istruzione deve essere garantita;

7. la libertà di insegnamento e di istruzione comporta il diritto di aprire una scuola e svolgervi attività didattica;

— tale libertà comprende inoltre il diritto dei genitori di scegliere per i propri figli, tra diverse scuole equiparabili, una scuola in cui questi ricevano l'istruzione desiderata;
parimenti ogni fanciullo deve poter frequentare una scuola che, sul piano formativo e didattico, non privilegi alcuna religione o concezione filosofica;
— non può essere compito dello Stato raccomandare o privilegiare scuole confessionali in generale, oppure scuole ispirate ad una determinata confessione, né può lo Stato fare raccomandazioni o dare preferenze del genere a favore dell'istruzione non confessionale;
in virtù del diritto che è stato loro riconosciuto, spetta ai genitori decidere in merito alla scelta della scuola per i loro figli fino a quando questi ultimi non abbiano la capacità di fare autonomamente tale scelta. Compito dello Stato è di consentire la presenza degli istituti di insegnamento pubblico o privato all'uopo necessari;
— il rispetto della libertà di coscienza si impone sia agli istituti pubblici che fanno direttamente capo all'autorità dello Stato che agli istituti parificati o convenzionati;

8. gli istituti di insegnamento fondati per libera iniziativa, che soddisfino alle condizioni oggettive indicate dalla legge per il rilascio dei diplomi, sono riconosciuti dallo Stato.
Essi attribuiscono i medesimi titoli delle scuole statali;

9. il diritto alla libertà d'insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale;
— a ciò non osta però che da parte degli istituti d'insegnamento fondati per libera iniziativa si esiga un certo contributo proprio, quale espressione della responsabilità propria e a sostegno della loro indipendenza ;"

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