Rispondi a:

Inviato da avatar Enrico Vigo il 08-12-2013 alle 07:09

Questa di Caminati che leggo, nel titolo ed in un passo preciso, è istigazione a delinquere, punita dal codice penale, è un reato previsto dall'art. 414 "chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione". Affinché il fatto di istigare a delinquere sia penalmente rilevante, deve sussistere pubblicità nel comportamento di chi istiga. Se sussiste detta pubblicità, il fatto di istigare a delinquere diviene penalmente rilevante, anche se non è seguito dalla commissione del reato. Le pene previste dall'art. 414, sono le seguenti:

  1. la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti.
  2. la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Accedi

Devi inserire Nome utente e Password per inviare un messaggio. Se non li hai prosegui inserendo il contenuto della risposta e i dati personali (nome, cognome e email) oppure Registrati

L'accesso a questo sito è possibile anche per gli Aderenti alla Rete Civica di Milano selezionando nel menu a tendina la voce "Aderente della Rete Civica di Milano".

Contenuto della risposta