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Questa di Caminati che leggo, nel titolo ed in un passo preciso, è istigazione a delinquere, punita dal codice penale, è un reato previsto dall'art. 414 "chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione". Affinché il fatto di istigare a delinquere sia penalmente rilevante, deve sussistere pubblicità nel comportamento di chi istiga. Se sussiste detta pubblicità, il fatto di istigare a delinquere diviene penalmente rilevante, anche se non è seguito dalla commissione del reato. Le pene previste dall'art. 414, sono le seguenti:
- la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti.
- la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
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