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Inviato da avatar Michele Sacerdoti il 30-01-2014 alle 00:36

Il ricorso solleva tra i profili di illegittimità la mancanza di armonizzazione architettonica dell'edificio, requisito indispensabile per consentire la variazione della sagoma dell'edificio, come indicato dal piano casa della Regione Lombardia.
Questa condizione era stato un successo dell'opposizione quando la legge era stata discussa in consiglio regionale.
L'edificio in via Pellizzone taglia in due il cortile e nella relazione il progettista sostiene che ricostruisce una cortina interna che non è mai esistita.
In commissione urbanistica della zona 3 avevo fatto rilevare questa violazione della legge regionale, e la commmissione e il consiglio di zona avevano dato parere negativo proprio in base alla mancata armonizzazione.
La commissione per il paesaggio nominata dal sindaco Moratti e presieduta dall'arch. Nicolin aveva già dato parere positivo.
Ottenni dallo sportello unico che il progetto fosse riesaminato dalla commissione per il paesaggio in quanto era più alto della metà dell'altezza massima degli edifici affacciati sul cortile, norma contenuta nel PGT allora adottato.
Il progettista aveva fatto riferimento agli edifici su viale Argonne invece di quelli su via Pellizzone, molto più bassi. Ma il Pgt adottato consentiva una deroga a questa norma che doveva essere data dalla commissione per il paesaggio, in cui rappresento il consiglio di zona 3.
Era l'ultima riunione della commissione e discussi duramente con il presidente Nicolin sostenendo che mancava totalmente l'armonizzazione architettonica.
Nicolin mantenne il suo parere positivo e la commissione con lui. Feci mettere a verbale il mio parere negativo, in accordo con quello del consiglio di zona 3.
Successivamente il Direttore Generale del Territorio della Regione Lombardia sostenne che la commissione per il paesaggio doveva esprimersi esplicitamente sull'armonizzazione architettonica, cosa che non aveva fatto. Non era sufficiente un parere sull'impatto paesistico. Ma il Comune ignorò il parere della Regione.
Il Tar scrive nell'ordinanza di sospensiva:
"appare altresì fondata la censura con cui viene lamentata l’illegittimità, per difetto di motivazione, del parere della commissione per il paesaggio: con tale atto la commissione non ha, difatti, indicato leragioni per le quali ha ritenuto che il progetto si armonizzasse con gli organismi edilizi esistenti, limite entro il quale, ai sensi dell’art. 5, c. 3, l. reg. Lombardia, n. 4/2012, è consentita la modifica di sagoma nei casi di interventi di sostituzione edilizia; ciò era ancor più necessario a fronte del motivato parere negativo espresso dal Consiglio di Zona."
A giugno nell'udienza di merito si vedrà cosa deciderà il Tar ma con questa sospensiva sembrerebbe che sia orientato favorevolmente ai profili sollevati dal ricorso.
Il TAR riconosce comunque il ruolo del parere del consiglio di zona 3, che il comune spesso ignora.

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