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Inviato da avatar Michele Sacerdoti il 31-01-2014 alle 01:29

Alla commissione urbanistica del 28 gennaio c'è stata l'audizione dell'ordine dei periti industriali.

Nel documento che hanno presentato hanno bene evidenziato la difficoltà della verifica statica degli edifici di più di 50 anni.

d) Sicurezza delle costruzioni
Crediamo sia fondamentale, per la manutenzione e revisione periodica delle costruzioni (art. 11), nell’introduzione del nuovo limite di verifica strutturale cinquantennale, nell’assenza del collaudo delle strutture, nelle modifiche delle destinazioni d’uso, etc., fare riferimento alle norme tecniche delle costruzioni di cui al Decreto Ministeriale Infrastrutture 14 gennaio 2008.
Il DM 14/01/2008 all’art. 8 prevede, nel caso di ricorso alla valutazione della sicurezza strutturale, che le indagini debbano essere motivate per tipo e quantità, dal loro effettivo uso nelle verifiche. I valori delle resistenze meccaniche dei materiali sono valutati sulla base delle prove effettuate sulla struttura.
Al riguardo di quest’ultimo aspetto, crediamo sia bene tenere conto che gran parte delle costruzioni milanesi esistenti sono abitate e/o utilizzate e l’effettuazione delle prove di verifica, anche in situ e anche senza prelievi di campionature, comporta la messa in vista degli elementi strutturali portanti.

Le loro stime di costo per una verifica statica vanno dai 1000 ai 60.000 euro, a seconda della presenza dei documenti sui cementi armati o no.

Non si capisce perchè i proprietari debbano essere obbligati a costose ed invasive verifiche di stabilità se il loro edificio non è pericolante.

Peraltro la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del fascicolo di fabbricato istituito dalla Regione Campania, che obbligava i proprietari a pagare un tecnico incaricato di redigere tra l'altro una relazione sulle condizioni statiche del fabbricato.

"Ora, se nessun dubbio può sussistere riguardo alla doverosità della tutela della pubblica e privata incolumità, che rappresenta lo scopo dichiarato della legge, ed al conseguente obbligo di collaborazione che per la realizzazione di tale finalità può essere imposto ai proprietari degli edifici, non è, neppure, contestabile che la previsione di siffatto obbligo e dei conseguenti oneri economici deve essere compatibile con il principio di ragionevolezza e proporzionalità e che le relative modalità di attuazione debbono essere adeguate allo scopo perseguito dal legislatore."

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