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L’Inquinamento ambientale (art. 452 bis del codice penale)Punisce la condotta di chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
Può riguardare una matrice ambientale (acque, aria, porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo), un ecosistema nel suo complesso (fiume comprensivo di pesci), la biodiversità, anche agraria della flora e della fauna.
È un reato di evento in senso naturalistico e, pertanto, il reato si consuma con l’effettiva compromissione o con il deterioramento, significativi e misurabili dei beni ambientali specificamente individuati dai legislatori. In mancanza sarà configurabile il tentativo.
La pena prevista per il reato è della reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.
La pena è aumentata quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
Trattasi di reato procedibile d’ufficio e di competenza del Tribunale monocratico.
Tale fattispecie di reato rientra nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001, disciplinati dall’art. 25 undecies, prevedendo una sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.
I delitti ambientali in configurazione colposa (ART. 452 quinquies)
La norma estende la punibilità relativa ai delitti di inquinamento e disastro ambientale ai fatti commessi per colpa, prevedendo tuttavia una pena ridotta, rispetto a quella prevista per le suddette fattispecie, da un terzo a due terzi. Le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo se dalla condotta deriva solo il pericolo di inquinamento o di disastro ambientale. Rientra inoltre nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell’ente ex art. 25 undecies, prevedendo la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
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