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Segnalo su Arcipelago Milano un mio post di analisi dello statuto approvato a dicembre e proposte per l'organizzazione degli organi, che trae spunto anche dagli interessanti interventi di Salvatore Crapanzano e Valentino Ballabio.

Altri interventi sul tema dello statuto sono rintracciabili al seguente collegamento

LEGGE DELRIO: L’INTERPRETAZIONE INTELLIGENTE

25 febbraio 2015 da Marco Pompilio

La Legge 56/2014, la riforma Delrio, ha modificato drasticamente organizzazione e natura del livello intermedio di governo (provincia e città metropolitana), e di conseguenza anche le modalità di coordinamento tra i diversi livelli istituzionali (comunale, intermedio, regionale). Personalmente la riforma non mi piace, è affrettata e confusa, preoccupata più di dare subito risposta a una pressante campagna mediatica per l’abolizione delle province, che di affrontare veramente costi e inefficienze della pubblica amministrazione.

Tuttavia questa legge è in vigore e fino a che qualcuno non la cambierà bisogna applicarla, cercando tra le sue righe quanto c’è di utilizzabile. Il sistema di governance introdotto dalla legge è molto schematico, per non dire scarno, e lascia ampio spazio in fase attuativa all’interpretazione e integrazione nelle norme regionali e negli statuti di province e città metropolitane. Si tratta di occasione da non perdere, ma bisogna prima avere ben chiaro il modello di governance che si vuole applicare a questa realtà metropolitana.

Tra i tanti interventi pubblici di questa settimane c’è anche, ogni tanto, qualcuno che prova ad andare oltre la solita critica, e avanza proposte non scontate, e anche operative. Ho apprezzato l’articolo di Salvatore Crapanzano pubblicato su questo settimanale il 21 gennaio, che va diritto al cuore del problema, partendo lucidamente dalla constatazione che non basta un semplice aggiornamento dello statuto precedente, rischiando di cadere in soluzioni miste e pasticciate. Le novità sono tali da richiedere un taglio netto rispetto al precedente modello basato su presidente, giunta, consiglio, che Valentino Ballabio ha con efficacia riassunto nell’intervento del 10 febbraio. Modello peraltro che ha negli anni mostrato molti punti deboli e al quale non avrebbe quindi senso tornare oggi. Si deve invece accettare la sfida per innovare, imparando dagli errori dell’esperienza precedente, e cercando qualche spunto utile nelle pur scarne indicazioni della nuova norma nazionale.

In attesa di un’elezione diretta di sindaco e consiglieri metropolitani, che sembra ancora molto lontana nel tempo, si deve operare secondo la norma con rappresentanti dei comuni della ex-provincia all’interno degli organi dell’ente. In questa configurazione la città metropolitana assume prima di tutto un ruolo istituzionale di coordinamento tra territori ed enti locali, dove le precedenti modalità di contrapposizione politica tra minoranza e maggioranza non hanno più ragione di essere, sono obsolete.

Crapanzano propone, per superare questa contrapposizione, che tutti i 24 consiglieri siano destinatari di deleghe, che tutti si sentano coinvolti nella realizzazione della finalità istituzionale dell’ente intermedio. Le deleghe potrebbero riguardare progetti piuttosto che funzioni. Progetti strategici, interdisciplinari e intersettoriali, da realizzare nell’ambito del mandato amministrativo, mentre le funzioni, le attività di linea, potrebbero essere presidiate dagli organismi dirigenziali secondo le attribuzioni della legge.

Sarebbe una soluzione pratica e facilmente perseguibile, che eviterebbe il rischio di avere consiglieri delegati un po’ troppo simili alle figure degli assessori (ve le ricordate? con deleghe ai trasporti, all’istruzione, al bilancio, ecc.) e che riunendosi tutti assieme finirebbero per dare luogo a qualcosa di molto somigliante alla vecchia giunta, che la riforma Delrio ha voluto eliminare.

Vero è che la legge non sembra vietare espressamente alla città metropolitana di avere qualcosa in più dei tre organi sindaco, consiglio e conferenza metropolitani. Mentre ci dice che gli organi della provincia sono in via “esclusiva” solo quelli previsti al comma 54 (presidente, consiglio e assemblea dei sindaci). Tuttavia lo spirito della L. 56/2014 va verso il disegno di enti intermedi, siano essi provincia o città metropolitana, improntati a una maggiore snellezza nell’organizzazione interna. Le decisioni del presidente della provincia, o del sindaco metropolitano, sono assunte con atti monocratici (decreti), non più con deliberazioni collegiali (della vecchia giunta). Il numero di consiglieri è quasi dimezzato, sono ora 24 a Milano, mentre erano 45 fino a pochi anni fa, quando nello statuto era previsto un numero massimo di ben 15 assessori. Non avrebbe senso, in una logica di snellimento, reintrodurre attraverso deleghe a una parte dei consiglieri un ulteriore organismo, di dimensioni di poco inferiori rispetto al già ridotto numero di consiglieri.

Neppure in ottemperanza al principio di “collegialità” evocato al comma 41. Tale principio non può essere usato come scusa per introdurre un simulacro della vecchia giunta. Per come posizionato nel testo di legge, relazionato alle deleghe ai consiglieri, deve essere inteso come ulteriore chiarimento sulla natura della delega attribuita, nel senso che non può autorizzare il singolo consigliere a decidere autonomamente. Anche se la giunta non esiste più, la norma sembra dire, il consigliere non deve comunque venire meno al continuo confronto, collegiale appunto, con il sindaco che rimane comunque titolare della funzione. Lo statuto si dovrebbe casomai occupare di definire, come dice la legge stessa, “modalità e limiti” (comma 41) per rispettare il principio di collegialità.

L’attribuzione ai consiglieri di deleghe a progetto, come propone Crapanzano, e ai dirigenti i compiti di presidio e gestione delle funzioni, permetterebbe di distinguere in modo più chiaro tra compiti di indirizzo strategico, attribuiti ai politici, e compiti gestionali attribuiti ai dirigenti, con indubbi vantaggi. Aiuterebbe per esempio a evitare le sovrapposizioni o i vuoti di competenza, che si creavano nel raccordo tra assessori e organismi dirigenti, e che determinavano appesantimenti e inefficienze nell’azione dell’ente.

In tale senso quanto previsto all’articolo 19 dello statuto va già nella direzione auspicata, e può essere ulteriormente sviluppato dettagliando, e soprattutto esplicitando, le competenze che la legge assegna ai dirigenti, anche se non sempre in modo chiaro e inequivocabile. Per fare un esempio, si potrebbero assegnare agli organi dirigenziali i pareri dell’ente intermedio sui piani di governo del territorio adottati dai comuni, come alcune province fanno già da anni.

Prima di scrivere lo statuto, o di rivedere e migliorare il testo da poco approvato, ci si deve dunque chiarire bene a quale modello di governance ci si voglia riferire, partendo dalle indicazioni schematiche fornite dalla norma nazionale. Occupazione principale dello statuto sarà quella di disegnare un equilibrato raccordo tra poteri e compiti dei tre organi che dia attuazione a tale modello. Ma non sarà la sola. Gli statuti sono fonti normative, e sarebbe opportuno che ospitassero la definizione di principi, opzioni strategiche, modalità e strumenti, che inserite nello statuto siano di guida per l’azione di tutto l’ente. A titolo di esempio si potrebbero sviluppare nello statuto:

– Principi di riferimento (sostenibilità, tutela beni comuni, partecipazione, ecc.) riprendendo e dettagliando le definizioni contenute in norme, trattati, linee guida da fonti di rango superiore.

– Obiettivi generali sugli aspetti di rilevanza sovracomunale, da declinare in obiettivi specifici negli strumenti di pianificazione territoriale e di settore.

– Strumenti attuativi, come: regole di perequazione territoriale, modalità di concertazione e di coordinamento, programmi di monitoraggio e valutazione, ecc.

– Modalità partecipative per il coinvolgimento di cittadini e realtà produttive anche attraverso le forme organizzate di rappresentanza.

Alcuni di questi temi ci sono nel primo statuto approvato, almeno nominalmente, ma principi, obiettivi, strumenti, servono a poco se inseriti nella forma di mero elenco. Per essere efficaci, già nello statuto devono essere pensati e declinati in modo da rafforzare il modello di governance scelto.

Queste riflessioni tratte da una prima lettura dello statuto non hanno la pretesa di essere organiche ed esaustive, ma servono per dire che l’organizzazione dell’ente intermedio alla luce della riforma è operazione molto complessa. Richiede un adeguato tempo di approfondimento, attraverso un dibattito aperto, a partire dal primo testo approvato a dicembre. La legge 56/2014, come tutte le riforme che staccano rispetto al passato, richiede che qualcuno si occupi della sua attuazione, che non può essere data per scontata.

Marco Pompilio

avatar Luca Vinti 9 anni fa
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