Materiale
Informativo
13 anni fa
Via Anselmo da Baggio, 60, 20153 Milano, Italia
0 consensi
Segnala Segnala come rilevante - Segnalato rilevante da 0 persone.

Dopo una mozione urgente del MoVimento 5 Stelle protocollata il 9 settembre, discussa in commissione diritti e politiche sociali il 29 novembre, è stata votata all'unanimità il 16 gennaio una delibera per chiedere al Comune di permettere ai cittadini di seguire le sedute in diretta streaming. Già, ma da quando?

Sapendo che sarebbero trascorsi mesi (forse anni) per l'attuazione della delibera, il 13 febbraio ho effettuato le riprese video informando preventivamente il Consiglio e quando il Presidente, seguendo la direttiva del Direttore Centrale, ha chiesto se vi fossero consiglieri contrari alla diffusione, ha ricevuto risposta solo della consigliera Iannacone del Pdl.
Durante le comunicazioni della seduta del 12 marzo, il Presidente Tellini ha letto il parere del Garante della privacy (a) e l'art. 97 della legge 633 (b), entrambi suggeriti dal MoVimento 5 Stelle per regolamentare le riprese video che da oggi si possono effettuare e diffondere senza dover chiedere l'autorizzazione ai consiglieri!

Seguiteci sul canale YouTube "MoVimento 5 Stelle Milano Zona 7"

Manuel Filini
Consigliere Zona 7 - Movimento 5 Stelle


a) paragrafo 10.3 del pronunciamento del garante della Privacy in materia di "Privacy e giornalismo - diritto di cronaca e diritti dei cittadini", che recita: "Consigli e giunte comunali. SEDUTE PUBBLICHE VIA INTERNET. È possibile documentare via Internet lo svolgimento delle sedute pubbliche del consiglio comunale, purché i presenti ne siano informati e non vengano diffusi dati sensibili.
Negativo è invece il parere sulle riprese delle riunioni di giunta e degli incontri con il pubblico.[..] i numerosi provvedimenti con i quali il Garante ha valorizzato la finalità della trasparenza amministrativa [..] La diffusione via Internet di alcune iniziative caratterizzate di per sè stesse da un obiettivo di ampia conoscenza nel pubblico- come le conferenze stampa - , non pone particolari problemi dal punto di vista della legge n. 675/1996. Lo svolgimento delle sedute pubbliche di organi come il consiglio comunale può essere documentato anch'esso via Internet. È necessario però informare tutti i presenti della diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici (art. 10 legge n. 675/1996), ed osservare poi una particolare cautela per i dati sensibili (art. 22, comma 1, legge cit.), per i quali si deve rispettare rigorosamente il principio di stretta necessità (art. 8 d.lg. 11 maggio 1999, n. 135) ed evitare in ogni caso di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute." (Roma 28 maggio 2001 - doc. web n. 43495)


b) art. 97 comma 1 della legge n. 633 del 22 Aprile 1941 del testo consolidato al 2010 ove si legge: "Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico . Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata"

Nessuna risposta inviata