TITOLO I articolo 21
21. Lancio d’oggetti - Giuochi. E’ vietato lanciare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito o anche privato comune a più famiglie.
E’ del pari vietato, fuori dei luoghi all’uopo destinati, ogni giuoco (palla, pallone, bocce, diabolo, trottola, ecc.) per il quale sia necessaria la corsa o il lancio d’oggetti.
TITOLO I articolo 21
21. Lancio d’oggetti - Giuochi. E’ vietato lanciare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito o anche privato comune a più famiglie.
E’ del pari vietato, fuori dei luoghi all’uopo destinati, ogni giuoco (palla, pallone, bocce, diabolo, trottola, ecc.) per il quale sia necessaria la corsa o il lancio d’oggetti.