ANALISI APPROFONDITA (per chi ha voglia di leggere)

Fin dagli anni 80’ la situazione del traffico e dei parcheggi nell’area urbana di Milano ha costituito un grave problema per le Amministrazioni comunali.

Con la legge 24 marzo 1989 n. 122 (Legge “Tognoli”) il Legislatore si è espresso direttamente a supporto dei parcheggi, stabilendo procedure semplificate e contributi per la loro esecuzione da parte sia dei privati, che dei Comuni.

Ciononostante dopo dieci anni dalla sua adozione, gli effetti pratici di tale legge erano stati ritenuti troppo limitati.

È in questo momento che il Governo, nel confrontarsi con la situazione di Milano, ha deciso il ricorso ai poteri di emergenza previsti dall’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (legge di istituzione del servizio nazionale di protezione civile).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001 è stato quindi dichiarato lo “stato di emergenza per la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Milano”; la dichiarazione di emergenza, inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2003, è poi stata prorogata più volte fino al 30 settembre 2006.

Per gestire tale “emergenza” il Sindaco di Milano (Gabriele Alberini) è stato nominato “Commissario Straordinario”.

Con la dichiarazione dello stato di emergenza e il commissariamento delle procedure, è iniziata una vera e propria “corsa al parcheggio” che, a Milano, ha interessato tutto il periodo di vigenza dei poteri commissariali (gennaio 2002 / settembre 2006).

Le tipologie di parcheggi realizzate in questo periodo sono state:

1) parcheggi “residenziali” realizzati su aree comunali individuate dal Programma Urbano Parcheggi (PUP), con cessione dell’area in diritto di superficie ai privati, a seguito dello svolgimento di un’apposita gara indetta dall’Amministrazione;

2) parcheggi “in project financing” in cui il privato contatta l’Amministrazione proponendo l’edificazione di un parcheggio. Se la proposta interessa l’Amministrazione essa viene “dichiarata di pubblico interesse” e il privato diviene il “promotore” dell’opera. La proposta diviene successivamente oggetto di una gara pubblica, che ha lo scopo di individuare il soggetto privato che la realizzerà alle migliori condizioni; il promotore, comunque, potrà adeguare la propria offerta a quella che risulterà vincitrice della fase di gara.

Ciò premesso, sia l’assegnazione di concessioni per la realizzazione di parcheggi “residenziali”, che l’aggiudicazione delle procedure di project financing, dovevano certamente avvenire con le forme dell’evidenza pubblica.

I parcheggi in quanto opere di interesse generale, realizzate su aree pubbliche destinate a tornare in regime di “piena proprietà” nel patrimonio comunale allo scadere del termine di durata del diritto di superficie, rientrano nella nozione di “opere pubbliche”.

E, dunque, trattandosi di opere pubbliche, doveva necessariamente trovare applicazione la disciplina sui lavori pubblici di cui alla legge n. 109/94 e successive modifiche, con conseguente scelta del costruttore con le procedure da essa contemplate.

Per quanto l’introduzione dei poteri commissariali non abbia di per sé comportato l’abrogazione delle rilevanti norme sull’evidenza pubblica, prendendo in esame i parcheggi “in project financing”, si rilevano macroscopiche distorsioni nell’assegnazione degli appalti.

Nel periodo di vigenza dei poteri commissariali sono state gestite 35 procedure di project financing (corrispondenti a 44 localizzazioni, in quanto alcune procedure prevedevano la realizzazione congiunta di più parcheggi).

Occorre fin da subito evidenziare che le fasi di gara si sono effettivamente tenute solamente in cinque delle procedure citate (ossia per i parcheggi “Buonarrotti-Correggio Est-Ovest”, “Lavater”, “Manuzio”, “Meda” e “S. Barnaba Tribunale”).

In ben quindici procedure delle venti concluse, invece, la realizzazione del parcheggio è stata aggiudicata al promotore in quanto la fase di gara è andata deserta.

Nel caso dei parcheggi “residenziali”, nel periodo di vigenza dei poteri commissariali, si è proceduto all’assegnazione diretta (senza gara) di una decina di parcheggi per i quali le procedure di assegnazione si erano “arenate” in impugnazioni giurisdizionali degli esiti di gara.

Le commissioni giudicatrici chiamate ad individuare gli assegnatari delle aree sono state nominate senza sorteggio, prevedendo un corrispettivo in percentuale rispetto al costo dell’opera motivo per cui è facile desumere che, un ritardo dei lavori, comportasse di norma un incremento dei costi (aumento che veniva sopportato da chi acquistava il posto auto/box dal costruttore, assegnatario dell’area) ed anche un favore per i vigilanti, perché di fatto avrebbe garantito anche un incremento dei loro compensi.

Scritto 14 anni fa da

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