Art. 73
Elezione del consiglio comunale nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti
1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono
comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei
consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri
da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50
centesimi.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere
anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di
sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
Piu' liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di
sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo
programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3
dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista
prescelta. Ciascun elettore puo' esprimere inoltre un voto di
preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il
cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. (( I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3 )).
4. L'attribuzione dei seggi alle liste e' effettuata
successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al
termine del primo o del secondo turno.
5. La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei
voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del
comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale
e' costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che
abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi
e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato
tale soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del
numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste
collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi
candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di
ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2,
3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e
quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i piu' alti, in
numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in
una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avra'
tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti
compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre
intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista o gruppo di
liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di
quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano piu' posti di
quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra
le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra
elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel
primo turno, e' divisa per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del
numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal
modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti
ad ogni lista.
10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato
eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui
collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 8, almeno
il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il
40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei
seggi, sempreche' nessuna altra lista o altra gruppo di liste
collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un
candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo
turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non
abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento
dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi,
sempreche' nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al
primo turno abbia gia' superato nel turno medesimo il 50 per cento
dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste
o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.
11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna
lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati
eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco,
non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto
almeno un seggio. In caso di collegamento di piu' liste al medesimo
candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio
spettante a quest'ultimo e' detratto dai seggi complessivamente
attribuiti al gruppo di liste collegate.
12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati
eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo
l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parita' di
cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono
nell'ordine di lista.
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