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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE
DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE
Articolo 1 – Oggetto
Il presente regolamento detta misure organizzative, individuando procedimenti e competenze, per l’istituzione e la disciplina dell’albo pretorio informatico, in applicazione dell’art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.
La pubblicazione elettronica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi previsti dall’ordinamento.
Restano salve le disposizioni del D.lgs.82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”, relative alla diffusione attraverso il sito istituzionale di informazioni di natura istituzionale.
Art. 4– Durata della pubblicazione all’albo pretorio informatico
La pubblicazione deve avvenire secondo i criteri, le modalità, i contenuti e la durata prevista dalla norma.
Tutti i documenti pubblicati all’Albo Pretorio informatico restano on line per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o di regolamento. Per gli atti per i quali non sia stabilito un tempo di pubblicazione, la durata è fissata in giorni (in base alle esigenze dell’ente 15, 20, 30).
Alla scadenza dei termini di pubblicazione gli atti già pubblicati non sono più visionabili.
Gli atti già pubblicati rimangono comunque archiviati all’interno del sistema informatico.
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