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Inviato da avatar Bruno Alessandro Bertini il 28-03-2019 alle 10:55

A spanne mi viene da dire che non è più considerabile un veicolo e quindi andrebbe equiparato a un oggetto abbandonato, un rifiuto generico con la sola differenza di essere incatenato.

La mancata custodia da parte del proprietario (che ne ha permesso la vandalizzazione) potrebbe essere una ulteriore prova dell'abbandono.

Gli oggetti smarriti e rinvenuti devono essere consegnati all'autorità preposta, ma in questo caso è palese che il proprietario non l'ha smarrito: sa benissimo dove si trova ma non ha più interesse a recuperarlo.

Ebbene, la legge prevede che chi trova un oggetto, indipendentemente dal suo valore o dalla sua preziosità, deve consegnarlo senza ritardo al sindaco del luogo in cui lo ha trovato. Il sindaco, a sua volta, dovrà rendere nota questa consegna mediante la pubblicazione di un apposito avviso. Solo se, trascorso un anno dal ritrovamento, nessuno lo reclama, allora l’oggetto diventerà di proprietà di chi lo ha ritrovato. Se, invece, durante questo tempo il legittimo proprietario (o il possessore o il detentore) del bene si faccia vivo, questi – su richiesta del diretto interessato – dovrà compensare la persona che ha ritrovato l’oggetto con un premio di importo pari a un decimo del valore dell’oggetto stesso. Tale gesto di riconoscenza, tuttavia, non è un obbligo legale se non viene esplicitamente richiesto dal ritrovatore. In ogni caso, il proprietario può elargire spontaneamente anche una ricompensa maggiore

Che rischi corre chi invece di comportarsi come sopra indicato, decide di impossessarsi dell’oggetto trovato per strada?  Per rispondere alla domanda, è bene innanzitutto precisare che in tre ipotesi non si corre alcun rischio. La legge, infatti, distingue:

  • la «res nullius» ovvero l’oggetto che non è mai stato di proprietà di qualcuno;
  • la «res derelicta», ovvero un oggetto abbandonato volontariamente dal legittimo proprietario (in questo caso rientrano anche gli animali abbandonati);
  • la «res communis omnium», vale a dire le cose comuni a tutti (come, ad esempio, ciò che offre la natura).

Al di là di queste tre ipotesi, può essere pericoloso decidere di impossessarsi di una cosa di valore reperita casualmente: è un comportamento che in passato poteva integrare il reato di appropriazione di cose smarrite. Ora però il reato di appropriazione di cose smarrite è stato trasformato in illecito civile con sanzioni pecuniarie fino a 8 mila euro

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